Nuova ordinanza del sindaco Leopoldo Di Girolamo, per la vicenda Ecorecuperi:
Premesso:
che a tutela dell’igiene e sanità pubblica con proprie precedenti ordinanze n. 128721 del 08.07.09, n. 137532 del 24.07.09, n. 147489 del 14.08.09, n. 221881 del 19.12.09, n. 230823 del 23.12.09 e n. 234117 del 31/12/2009 sono state date disposizioni finalizzate a ridurre la possibile assunzione da parte della popolazione degli inquinanti che si sono prodotti a seguito dell’incendio di un fabbricato destinato ad attività industriale in Loc. Vascigliano, presso la Zona Industriale del Comune di Stroncone; che l’Azienda Sanitaria Locale N. 4, con nota prot. n 17808 inviata via fax il 25.02.2010 e assunta al prot. Generale dell’Ente con il n. 41322 del 26.02.2010, ha comunicato di ritenere opportuno che i Sindaci dei Comuni interessati emanino una nuova Ordinanza contenente le seguenti indicazioni: “Facendo seguito alla nota della Regione Umbria, prot. 29210 del 18.02.2010, avente come oggetto “Piano di monitoraggio per la ricerca di diossine e PCB diossina-simili nell’area interessata dall’incendio di Vascigliano di Stroncone – seconda fase – approvazione” si dispone che, nell’area compresa tra i tre e i cinque chilometri oltre le misure già adottate con le precedenti ordinanze:la vendita del latte e formaggio di origine bovina e caprina dovrà essere subordinata all’esito favorevole di almeno un accertamento analitico per ciascuna delle due matrici e per allevamento;per gli animali di bassa corte (galline, polli, anatidi, faraone etc.), esclusi i conigli allevati in gabbia e non alimentati con fieno prodotto durante il periodo dell’incendio, si deve procedere al loro abbattimento e alla loro distruzione. Per il loro ripopolamento si deve attenere all’ordinanza dell’ex Ministero della Salute 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. Pertanto la ripopolazione sarà consentita solo previa garanzia che gli animali vengano allevati al chiuso. Per i conigli va mantenuto il divieto della somministrazione dei fieni raccolti dopo l’incendio nell’area interessata; i fieni raccolti durante e dopo l’incendio dovranno essere avviati alla distruzione senza alcun accertamento analitico con le modalità stabilite con il verbale del 09/11/2009 dall’autorità provinciale, settore Ambiente, Viabilità e Lavori Pubblici; che nell’area compresa tra i cinque e i sei chilometri dalla sorgente di emissione: lo spostamento dei bovini dagli allevamenti, sia per macellazione che per vita, avvenga esclusivamente sotto vincolo sanitario con l’indicazione sul modello 4 della dicitura “animale proveniente dalla zona sottoposta a misure restrittive per contaminazione da diossina”; vengano sottoposti ad analisi per ricerca di diossina il primo capo macellato di ogni allevamento bovino e ovi-caprino; al fine dell’esecuzione del campionamento della carne degli allevamenti ovini e caprini individuati dall’ASL, i proprietari mettano obbligatoriamente a disposizione delle autorità un capo per eseguire il campionamento presso il mattatoio di Terni;il primo capo dei suini allevati allo stato brado venga sottoposto al campionamento;in via cautelare non sia utilizzato e commercializzato il fieno prodotto durante o dopo l’evento in attesa delle risposte degli esami di laboratorio che verranno eseguiti sui campioni di foraggio, di latte e muscolo degli animali della specie bovina, ovina e caprina allevata nell’area compresa tra i cinque e i sei chilometri”;che a tutela dell’igiene e sanità pubblica, al fine di assicurare un corretto smaltimento dei fieni contaminati da diossina, è stata emessa, in data 15.02.2010, l’Ordinanza Sindacale prot. n. 31032 che stabilisce l’assimilazione dei fieni contaminati da diossina ai rifiuti urbani ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le modalità di smaltimento; Ritenuto di dover emettere una ulteriore ordinanza a integrazione delle precedenti, come richiesto dalla nota ASL sopra riportata;
Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000; O R D I N A, Nell’area compresa tra i tre e i cinque chilometri dal luogo dell’incendio (come da planimetria allegata) oltre le misure già adottate con le precedenti ordinanze:
- la vendita del latte e formaggio di origine bovina e caprina deve essere subordinata all’esito favorevole di almeno un accertamento analitico per ciascuna delle due matrici e per allevamento;
- per gli animali di bassa corte (galline, polli, anatidi, faraone etc.), esclusi i conigli allevati in gabbia e non alimentati con fieno prodotto durante il periodo dell’incendio, si deve procedere al loro abbattimento e alla loro distruzione. Per il loro ripopolamento si deve attenere all’ordinanza dell’ex Ministero della Salute 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. Pertanto la ripopolazione sarà consentita solo previa garanzia che gli animali vengano allevati al chiuso. Per i conigli va mantenuto il divieto della somministrazione dei fieni raccolti dopo l’incendio nell’area interessata;
- i fieni raccolti durante e dopo l’incendio devono essere avviati alla distruzione secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza Sindacale prot. n. 31032 del 15.02.2010.
Nell’area compresa tra i cinque e i sei chilometri dalla sorgente di emissione (come da planimetria allegata):
- lo spostamento dei bovini dagli allevamenti, sia per macellazione che per vita, deve avvenire esclusivamente sotto vincolo sanitario con l’indicazione sul modello 4 della dicitura “animale proveniente dalla zona sottoposta a misure restrittive per contaminazione da diossina”;
- devono essere sottoposti ad analisi per ricerca di diossina il primo capo macellato di ogni allevamento bovino e ovi-caprino;
- al fine dell’esecuzione del campionamento della carne degli allevamenti ovini e caprini individuati dall’ASL, i proprietari devono mettere obbligatoriamente a disposizione delle autorità un capo per eseguire il campionamento presso il mattatoio di Terni;
- il primo capo dei suini allevati allo stato brado deve essere sottoposto al campionamento;
- in via cautelare non sia utilizzato e commercializzato il fieno prodotto durante o dopo l’evento in attesa delle risposte degli esami di laboratorio che verranno eseguiti sui campioni di foraggio, di latte e muscolo degli animali della specie bovina, ovina e caprina allevata nell’area compresa tra i cinque e i sei chilometri.
Gli organi di Vigilanza e Controllo (ASL, ARPA, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Municipale), secondo le rispettive competenze, sono incaricati di vigilare sul puntuale rispetto della presente Ordinanza, che viene inviata per competenza e conoscenza al Prefetto di Terni, alla Provincia di Terni ed ai Comuni di Narni e Stroncone.

