IL CASO/ LUI E’ TROPPO GIOVANE, LA CHIESA NON LI SPOSA PUR ESSENDO CIVILMENTE SPOSATI

24 agosto 2009
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sposi in spiaggia 166x250 IL CASO/ LUI E TROPPO GIOVANE, LA CHIESA NON LI SPOSA PUR ESSENDO CIVILMENTE SPOSATI

Sono marito e moglie da sei anni, uniti da rito civile. Vogliono sposarsi in chiesa, a Foligno,  ma finora la possibilità è stata loro negata dal parroco di Borroni, che sei anni fa aveva detto no alla richiesta di giurarsi amore eterno di fronte a Dio. Un “non possumus”confermato poi anche dall’ex vescovo della diocesi monsignor Arduino Bertoldo. Il perchè dipendeva dall’età: ventuno anni di differenza tra i due, lei 45 e lui 24. “Avevamo ragione noi”, dice lei, riferendosi alla solidità del rapporto con il marito, a dispetto dei rifiuti e delle previsioni più nefaste. All’epoca più d’uno aveva dubitato del legame tra un appena diciottenne, e una donna nel pieno degli anni. Adesso ci riprovano e vogliono sposarsi davanti a Dio. Così lanciano un secondo appello alle alte gerarchie ecclesiastiche e pregano il nuovo vescovo monsignor Gualtiero Sigismondi di sciogliere il veto che sei anni fa impedì loro di contrarre matrimonio di fronte a Dio.
Gli impedimenti sono dei fatti che riguardano uno dei coniugi (o entrambi) e delle condizioni particolari che non permettono la valida celebrazione delle nozze. Il diritto canonico condivide alcuni di questi impedimenti col matrimonio civile (il vincolo precedente, ad esempio) ma ne prevede anche alcuni peculiari. Se in passato si parlava di “impedimenta dirimenta” e impedimenti impedienti, l’attuale disciplina canonica considera solo i primi. Tra questi l’età, fissata per un minimo di 16 anni per l’uomo e di 14 per la donna, l’impotenza, il voto pubblico di castità, la disparità di culto, la consanguineità. Il diritto canonico è l’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Nell’ottobre 2008 Papa benedetto XVI ha approvato la nuova legge sulle fonti del diritto per lo stato del Vaticano. La legge, entrata in vigore il primo gennaio 2009, sostituisce quella del 7 giugno 1929, che fu emanata in seguito alla stipula dei patti lateranensi l’11 febbraio dello stesso anno. La nuova legge riconosce che l’ordinamento canonico diventerà la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane e di altri Stati non verranno più recepite automaticamente ma entreranno nell’ordinamento solo dopo una previa ed esplicita autorizzazione pontificia.

(Fonte Corriere dell’Umbria

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